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La prima parte del primo comma dell'articolo 22 e' sostituita con la seguente: Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ". Il secondo comma e' sostituito con il seguente: "Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma". L'ultimo comma e' abrogato.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art8 · fonte su Normattiva