Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione".
Testo vigente dal 8 maggio 1978
