Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono inseriti i seguenti: "Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura".

Testo vigente dal 8 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-05;157~art8 · fonte su Normattiva