Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a societa' con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote delle societa' editrici e' parificata all'intestazione a persone fisiche".

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-30;137~art3 · fonte su Normattiva