L'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
- a)la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;
- b)la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
- c)l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;
- d)l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
- e)la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
- f)la rilevazione dei dati statistici;
- g)l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
- h)la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- i)la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
- l)le attivita' connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;
- m)l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
- n)le attribuzioni derivanti da altre leggi;
- o)l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".
Testo vigente dal 21 marzo 1991
