Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art14 · fonte su Normattiva