Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con la presente legge.
Testo vigente dal 21 marzo 1991
