Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego". Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art7 · fonte su Normattiva