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L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, gia' elevata a lire 80 miliardi con la legge 6 marzo 1958, n. 183, e' ulteriormente elevata a lire 120 miliardi per l'acquisto di aree, edifici, impianti e macchinari, per la nuova costruzione di edifici, per il miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici esistenti e per il riammodernamento e potenziamento delle attrezzature, degli impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'Amministrazione predetta e' facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopraindicato di lire 120 miliardi.
Testo in vigore dal 27 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
