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Per provvedere alla maggiore spesa di lire 40 miliardi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare dall'anno 1973, per un importo non superiore a lire 6 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 27 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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