Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente: "1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero". Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".

Testo vigente dal 30 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;198~art1 · fonte su Normattiva