Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
  • b)alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
  • c)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
  • d)alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati". Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE. 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241". I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".

Testo vigente dal 30 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;198~art3 · fonte su Normattiva