All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES". Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente: "2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio".
Testo vigente dal 30 giugno 1998
