Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".
Testo vigente dal 30 giugno 1998
