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All'onere di lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1179 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 novembre 1965 al 22 dicembre 2008
