L'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal seguente: "Per gli esercizi successivi ai 1961-62 il contributo non sara' inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza".
Testo vigente dal 3 maggio 1962
