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Il diritto di voto e' sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del Tribunale autorizzi, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi. La Cancelleria del tribunale da' comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonche' di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale. I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato un'annotazione indicante gli estremi del decreto del Tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

Testo in vigore dal 28 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;137~art2 · fonte del testo