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L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La pensione si consegue:

  • a)dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di eta';
  • b)dopo 25 anni d'iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di eta' e non i 40;
  • c)dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di eta' se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di eta', ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale,
  • d)dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale. In questo ultimo caso l'iscritto potra' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori pero' a 10 per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi. Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art12 · fonte del testo