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L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Qualora l'iscritto risulta nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 puo' chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla meta' di quello ordinario; in tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'". Coloro che avvalendosi della disposizione suindicata hanno ottenuto la riduzione a meta' del contributo personale obbligatorio annuo, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva, versando alla Cassa nazionale il montante, sulla base dell'interesse legale, della meta' dei contributi non versati entro il termine massimo di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. In caso contrario gli anni per i quali si sono valsi della facolta' prevista dal presente articolo saranno calcolati, ai fini dell'anzianita' contributiva, nella misura di meta' senza contare i periodi di tempo inferiori al semestre e contandosi per anni interi i periodi di tempo superiore al semestre.
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 14 agosto 1975
