L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N.319)). In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrispondera' alla vedova la pensione nella quale verra' trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto ai conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a). 2 Detta pensione verra' eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verra' aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finche' questi non avra' raggiunto il 21° anno di eta'; cosi' integrata la rendita complessiva non dovra' superare le lire 60.000 mensili. 2 La famiglia del deceduto ricevera' inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sara' annualmente stabilita dal Comitato dei delegati. Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sara' ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione. Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sara' assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finche' non avranno tutti raggiunto il 21° anno di eta'. Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianita' di iscrizione alla Cassa, verra' in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si e' detto".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1969, n.991

2

La L. 24 dicembre 1969, n.991 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970."

Testo vigente dal 14 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1966

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1966

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dello art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori), questione sollevata con ordinanza del 9 marzo 1965 del Presidente del…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art17 · fonte su Normattiva