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L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'articolo 14, lettera b), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2) dell'articolo 2, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n: 3), e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4) dello stesso articolo. Non e' ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni per potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidita'. All'iscritto gia' in godimento di una di tali pensioni potra' essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovra' essere valutato alla stregua dell'articolo 439 del Codice civile. Le somme come sopra, descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art23 · fonte su Normattiva