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Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono cosi' modificati: "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965
