Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Art. 1 — Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
- a)"Comitato" il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
- b)"fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Testo vigente dal 14 giugno 1990
