Art. 6 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5.
Testo vigente dal 14 giugno 1990
