Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i predetti candidati. L'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e' sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Testo vigente dal 29 agosto 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-08-16;530~art6 · fonte su Normattiva