Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 205 del 1985.

Testo vigente dal 29 agosto 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-08-16;530~art7 · fonte su Normattiva