Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 205 del 1985.
Testo vigente dal 29 agosto 1986
