L'articolo 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' sostituito dal seguente: "4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonche' invalidita', vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni di integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio; nonche' una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto seconde le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario".

Testo vigente dal 13 luglio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-05;427~art2 · fonte su Normattiva