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L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e' sostituito dal seguente: "Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56, il limite delle aperture di credito e' elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 300 milioni".

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;33~art4 · fonte del testo