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Il Ministro per la sanita', entro il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2, puo' concedere contributi fino ad un massimo dell'80 percento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui al precedente articolo 3 ed approvati dal Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;33~art7 · fonte del testo