Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, e' sostituito dal seguente: "Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette e' subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 53.333 unita' di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda". Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, e' sostituito dal seguente: "Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, e' concesso un contributo di 600 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unita' di conto nel primo anno, di 171 unita' di conto nel secondo, di 105 unita' di conto nel terzo e 66 unita' di conto ne quarto".

Testo vigente dal 2 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-21;958~art1 · fonte su Normattiva