L'importo di 53.333 unita' di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Testo vigente dal 2 gennaio 1978
L'importo di 53.333 unita' di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Testo vigente dal 2 gennaio 1978
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-12-21;958~art2 · fonte su Normattiva