Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52".
Testo vigente dal 28 gennaio 1991
