Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52".

Testo vigente dal 28 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;26~art2 · fonte su Normattiva