Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52".
Testo vigente dal 28 gennaio 1991
