Il terzo comma dell'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "In caso di temporanea impossibilita' di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria puo' autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni".

Testo vigente dal 28 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;26~art5 · fonte su Normattiva