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L'art. 73 della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717, e' sostituito dal seguente: "L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualita' di aiuto ricevitore e' fissato nel numero massimo complessivo di 2800 unita'. Gli aiuto ricevitori vengono assegnati alle ricevitorie, tenuto conto dell'importanza di esse, in relazione al numero delle giuocate ed all'importo degli incassi". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1967, n. 330

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La L. 23 dicembre 1967, n. 330 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le unita' di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Il colloquio e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale."

Testo in vigore dal 4 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 4 febbraio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1967, n. 330

    La L. 23 dicembre 1967, n. 330 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le unita' di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Il colloquio e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;40~art1 · fonte del testo