Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010. 358 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La prova scritta si svolge contemporaneamente nelle citta' ove trovansi le sedi di estrazione; quella orale sara' sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Per lo svolgimento della prova scritta presso le sedi di estrazione, eccettuata quella di Roma, e' costituito un Comitato di vigilanza presieduto dall'Intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due di cui uno di ragioneria, designati dall'intendente. Funge da segretario un funzionario dell'Intendenza. Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale. Ai candidati che nelle due prove ottengano una votazione complessiva non inferiore ai dodici ventesimi, sono attribuiti, ai fini del collocamento nella graduatoria di merito del concorso, da uno a tre punti, a seconda dell'importanza del titolo di studio posseduto, purche' non inferiore alla licenza di istituto d'istruzione secondaria di primo grado e, se commessi avventizi, mezzo punto per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non di ruolo prestato. Complessivamente, il punteggio in aggiunta alla votazione per le prove di esame non puo' superare i cinque decimi. La graduatoria generale di merito e' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato, e quello dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti o titoli di precedenza. Per l'approvazione e per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso nonche' per gli eventuali reclami si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 178 del citato regolamento sul lotto. I vincitori del concorso saranno nominati aiuto ricevitori e saranno assegnati a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto delle localita' che stabilira' il Ministero delle finanze. E' in facolta' del Ministero delle finanze di nominare aiuto ricevitori, per rinuncia dei vincitori del concorso o per posti resi vacanti, i candidati dichiarati idonei, non oltre pero' il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-04;40~art5 · fonte del testo