Poiché le misure alternative alla detenzione, che sostituiscono al rapporto esecutivo della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente alla particolare misura alternativa applicata, sono pur sempre caratterizzate da un coefficiente di afflittività limitativa della libertà del condannato, opportunamente le sentenze della Corte costituzionale n. 343 del 1987 e 282 del 1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo trascorso nei successivamente revocati affidamento e libertà condizionale. Poiché, al contrario, il permesso premio non sostituisce alcun rapporto esecutivo alla temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena detentiva in libertà per permesso premio e poiché, quindi, nessuna afflittività limitativa della libertà del condannato caratterizza il permesso premio (non potendosi considerare rilevanti a tali fini le cautele delle quali, a norma degli artt. 30, comma primo, e 30 ter, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario, può essere munita la concessione del permesso premio), non irragionevolmente è previsto che, nella ipotesi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio, sia escluso dal computo della pena detentiva il tempo trascorso in permesso premio (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 della Costituzione). - S. nn. 343/1987 e 282/1989
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53-bis Ordinamento penitenziario