L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal seguente: "ART. 54. - (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. 2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso. 3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. 4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/1992

    Questione infondata
    22 gennaio 1992

    Questione già dichiarata infondata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., ma tale anche in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., per essere stata formulata, sotto tutti i suindicati profili, sul presupposto - ritenuto errato dalla Corte - che nel periodo di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari non si potesse far luogo alla osservazione del comportamento del detenuto. - Sulla stessa questione v. S. n. 352/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost. · Art. 284 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 352/1991

    Questione infondata
    16 luglio 1991

    La finalità principale del beneficio della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione, valutazione questa rimessa al giudice che dovrà accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali; positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione che, anche se attuata spontaneamente ed al di fuori dell'istituto penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario alla cui stregua la concessione del beneficio può concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto. - Sulle finalità e presupposti della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.

    Art. 54 Ordinamento penitenziario · Art. 18 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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  • Sentenza n. 276/1990

    Questione infondata
    31 maggio 1990

    In materia di liberazione anticipata, la ratio dell'istituto (nella quale è essenziale la sollecitazione delle energie volitive del condannato alla non remota prospettiva di un premio da cogliere) e lo stesso dettato normativo (specie dopo le modifiche apportate alla norma dalla legge n. 663 del 1986) inducono a ritenere, conformemente ai principi costituzionali, che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, al fine della concessione del beneficio della detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, non vada fatta con un giudizio finale complessivo bensì frazionatamente avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata, senza che così la negativa valutazione di uno o più di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione)

    Art. 54 Ordinamento penitenziario · Art. 18 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art18 · fonte su Normattiva