Art. 6 — Modifiche all'ordinamento penitenziario
All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "416-bis e 630 del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma, del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,".
Testo vigente dal 4 aprile 2001
