Art. 5 — Modifiche al codice di procedura penale
All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".
Testo vigente dal 4 aprile 2001
