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[1]Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

[2]QUADRO II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri.

[3]Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole "1 anno di comando di brigata" sono aggiunte le parole: "o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. (s)". L'indicazione della nota "s" e' riportata in calce alla tabella, con il seguente testo "A decorrere dal 1 luglio 1957". Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole "o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale".

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1015~art1 · fonte del testo