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Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97. Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.

Testo in vigore dal 9 giugno 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-05-26;260~art1 · fonte del testo