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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 257 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede, per lire 108 milioni e per lire 115 milioni, mediante corrispondenti riduzioni rispettivamente dei capitoli n. 2303 e n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 34 milioni mediante riduzione del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo. A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvedera' con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 giugno 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-26;260~art4 · fonte del testo