Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008. 386 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

tolto: Art. 194. - "Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed e' applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza. L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici".

tolto: Art. 195. - "Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

tolto: a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

tolto: Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima -------------------------------------- Classe A......... 20.000

tolto: " B......... 16.000

tolto: " C......... 12.000

tolto: " D......... 9.000

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: " E......... 7.000

tolto: " F......... 5.000

tolto: " G......... | " H......... > 3.000 " I......... |

tolto: b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato;

tolto: c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tassa e' ridotta del 50 per cento per i passi cartabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa e' ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualita' del tributo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;208~art1 · fonte del testo