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L'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificato come segue: "La tassa puo' colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'autorita' comunale, ma non puo' superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C; la meta per i Comuni delle classi D, E, F; un terzo per i Comuni delle classi G, H, I".

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;208~art3 · fonte del testo