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L'ultimo comma dell'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificato come segue: "I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura, del contributo, e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa".
Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
