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All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni: "h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

  • i)le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  • l)le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati".

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;208~art5 · fonte del testo