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La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato e' stabilita nella misura indicata per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1317~art1 · fonte del testo