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I sovrintendenti, in via assolutamente eccezionale, possono accordare ad autorevoli personalita' italiane e straniere permessi speciali ad ingresso gratuito valevoli per un tempo determinato, non superiore ad un mese, per gli Istituti compresi nella circoscrizione della propria Soprintendenza.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1317~art10 · fonte del testo