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I sovrintendenti, in via assolutamente eccezionale, possono accordare ad autorevoli personalita' italiane e straniere permessi speciali ad ingresso gratuito valevoli per un tempo determinato, non superiore ad un mese, per gli Istituti compresi nella circoscrizione della propria Soprintendenza.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
