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I biglietti per la tassa d'ingresso, di cui ai precedenti articoli, sono messi in vendita all'ingresso di ciascun Istituto e devono recare un bollo, impresso al momento della vendita, in cui sia indicato il nome dell'Istituto e la data del giorno in cui sono venduti. I biglietti sono validi per il solo Istituto e per il giorno in cui vengono rilasciati e per una sola visita.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1317~art3 · fonte del testo